Calcolatore gratuito

    Calcola il canone concordato a Sesto San Giovanni

    Tre passaggi per stimare il canone del tuo immobile a Sesto San Giovanni secondo l'Accordo Locale del 01/04/2025: la zona dall'indirizzo, le dotazioni della casa e la durata del contratto.

    L'Accordo in breve

    Accordo Locale per il Comune di Sesto San Giovanni sottoscritto a Milano il 1° aprile 2025 e depositato in Comune lo stesso giorno (protocollo 0036548/2025); il deposito in Regione non risulta documentato. Quattro zone urbane omogenee, con le sub-fasce determinate dagli elementi dell'immobile. Il Comune dichiara in vigore anche un «Accordo locale 2024» con valori diversi: questa pagina applica il solo Accordo 2025, come simulazione e non come attestazione.

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    ImmobileCaratteristicheContratto

    Il tuo immobile a Sesto San Giovanni

    Scegli il tipo di contratto e inserisci i dati principali dell'immobile.

    Tipo di contratto

    La zona si ricava dall'elenco delle vie dell'Accordo.

    È il valore "Superficie catastale" della visura. Sotto aggiungi solo le pertinenze che la visura non comprende, per esempio un box accatastato a parte: balconi e terrazze di solito sono già inclusi. Solo le pertinenze che affitti insieme all'alloggio.

    Indica la superficie al centesimo di metro quadrato (es. 75,50).

    Pertinenze (facoltative, contano per la superficie convenzionale)

    Inserisci le pertinenze solo se non sono già comprese nella superficie della visura catastale.

    Solo cantine e soffitte non comunicanti con l'alloggio: quelle comunicanti fanno parte della superficie dei locali

    La trovi sulla visura catastale. Alcune categorie non sono ammesse al canone concordato.

    Domande frequenti

    Come si sceglie la zona a Sesto San Giovanni?

    L'Accordo divide il Comune in quattro zone urbane omogenee, delimitate da una planimetria e da un elenco vie (allegato 1), con valori diversi al metro quadro: Zona 1 Comune-Marelli, Zona 2 Rondinella – Rondò-Stazione, Zona 3 Pellucca – Cascina Gatti – Parpagliona, Zona 4 Torretta (pag. 4). Nel calcolatore scrivi la via: la zona la ricaviamo dall'elenco delle vie dell'Accordo. Le vie che l'elenco assegna a più di una zona sono 26, perché attraversano il confine: per quelle la zona resta una scelta di chi calcola. Cinque denominazioni — Cavalcavia Buonarroti, Cavalcavia Vulcano, Via Buozzi, Viale Gramsci e Via Milano — non hanno una zona determinabile dall'elenco e richiedono una verifica. Se un edificio è attraversato dalla linea di confine, l'Accordo dice che si considera l'intero edificio nella zona di maggior valore (pag. 4).

    Come si determina la sub-fascia?

    Dagli elementi oggettivi dell'immobile, non dalla metratura: l'Accordo descrive 26 elementi in quattro categorie — A (essenziali, 4), B (di pregio, 3), C (opzionali, 9) e D (10) — e stabilisce le sub-fasce per composizione (pagg. 4-6). La sub-fascia 1 accoglie gli immobili a cui manca un solo elemento di tipo A, oppure con riscaldamento a stufe nei singoli locali anche in presenza di elementi B; la sub-fascia 2 richiede tutti gli elementi di tipo A e almeno un B; la sub-fascia 3 richiede tutti gli A, almeno un B e tre elementi di tipo C (pag. 5). La tabella dei canoni (allegato 2) ha per ogni zona una riga per sub-fascia, senza scaglioni di superficie. Quando le condizioni di due sub-fasce valgono insieme vince la più alta: è un'interpretazione dichiarata, non un testo esplicito dell'Accordo. Due casi nessuna sub-fascia li copre — tutti gli elementi A senza alcun B, e due o più A mancanti, quando il riscaldamento non è a stufe — e lì il calcolatore non sceglie al posto tuo: ti dice che la sub-fascia non è determinabile con l'Accordo.

    Cosa succede se l'alloggio ha meno di cinque elementi di tipo D?

    Il calcolatore calcola comunque l'intervallo della sub-fascia. L'Accordo dice che la presenza di almeno cinque elementi di tipo D «comporta la possibilità» di applicare il valore massimo della sub-fascia di appartenenza (pag. 6): è una facoltà, non un obbligo, e non cambia i numeri. Sotto i cinque elementi il documento non dichiara un tetto diverso e non prevede nessun blocco: il risultato mostra l'intervallo normale della sub-fascia e dichiara il massimo tabellare come limite superiore, mai come importo applicabile. È un'interpretazione dichiarata del calcolatore, non un testo dell'Accordo.

    Arredo, durata del contratto e alloggi piccoli cambiano il canone?

    Sì, con un limite che il calcolatore dichiara. Se l'alloggio è completamente arredato, i valori delle sub-fasce possono aumentare fino a un massimo del 15%; se è arredato solo in parte, il canone può aumentare fino a un massimo dell'8% (pag. 6): sono maggiorazioni facoltative, che le parti possono applicare o no. La durata superiore alla minima triennale è invece obbligatoria: 4 anni +3%, 5 anni +5%, 6 anni +8%, oltre 6 anni il 10 per cento in più, sui limiti minimi e massimi della sub-fascia (pagg. 6-7). La classe energetica G riduce i valori minimi e massimi dell'1% (pag. 7). Per gli immobili con superficie compresa tra 28 e 50 metri quadri si può applicare una maggiorazione del 10 per cento alla sola superficie dell'abitazione, fino a un massimo di 50 metri quadri (pag. 6). L'Accordo dice che le variazioni sono «cumulabili», ma non dice se si sommano o si applicano in sequenza: quando ne concorrono due o più fra arredo, semi arredo, durata oltre i tre anni e classe G, il calcolatore non sceglie al posto tuo, si ferma e te lo segnala. La maggiorazione dei piccoli alloggi sta fuori da questo cumulo, perché agisce sulla superficie e non sul canone.

    Quale accordo applica questo calcolatore?

    L'Accordo sottoscritto a Milano il 1° aprile 2025, che qui chiamiamo Accordo 2025: per la proprietà è firmato da ASSOEDILIZIA, U.P.P.I., A.S.P.P.I., A.P.P.C., A.P.P.C. Scarlatti e CONFAPPI, per i conduttori da S.U.N.I.A. e CONIA, con SICET probabile (la firma non è attribuibile con certezza dall'immagine: pagg. 12-13). UNIAT è elencata fra i conduttori senza indirizzo, senza rappresentante e senza firma; il Comune nel suo elenco nomina anche F.E.N.I.T., che nel documento dell'Accordo non compare. Il documento sostituisce l'Accordo del 27 aprile 2017 e non nomina mai quello del 2024; il Comune però dichiara in vigore due accordi, l'Accordo locale 2024 (deposito 13 marzo 2024) e questo. I due restano distinti, senza prevalenza dell'uno sull'altro: questo calcolatore applica solo il 2025, non sceglie fra i due, non confronta i valori e non certifica quale dei due sia applicabile al tuo contratto. Per un contratto concreto la verifica è delle parti e delle organizzazioni firmatarie.

    Da quando vale l'Accordo e per quanto?

    L'Accordo è sottoscritto a Milano il 1° aprile 2025 e si applica dal giorno del deposito fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale (art. 14, pag. 11). Il documento non stampa la data del deposito: quella documentata è il timbro di protocollo del Comune sulla prima pagina, 1° aprile 2025, protocollo 0036548/2025, e il Comune la conferma. Il deposito in Regione non risulta documentato da nessuna pagina, quindi il calcolatore assume quello comunale e una durata di 36 mesi. Il documento prevede che, decorsi tre anni dal deposito (1° aprile 2028), in mancanza di aggiornamenti i limiti delle fasce siano aumentati delle intere variazioni ISTAT: il calcolatore non applica questo aggiornamento, e fino ad allora valgono i valori stampati nell'allegato 2.

    Il risultato del calcolatore è un'attestazione?

    No: è una simulazione secondo l'Accordo 2025, non un'attestazione. Per i contratti non assistiti l'Accordo richiede l'attestazione congiunta di un'organizzazione della proprietà e una dei conduttori, firmatarie dell'accordo applicato: la rilasciano loro, non questo calcolatore. Il testo rinvia a un «modello allegato 6», che però l'Accordo stesso definisce come l'allegato E del D.M. 16 gennaio 2017 (le procedure di conciliazione): il modulo di richiesta e attestazione è l'allegato 8 (pagg. 59-60), dove il nome del Comune è lasciato in bianco mentre i tre contratti tipo stampano «Comune di Milano»: una dizione da chiarire con le parti. Il canone effettivo, infine, lo determinano le parti: può essere inferiore al minimo della sub-fascia, e con l'assistenza di un'organizzazione per parte anche inferiore al minimo della zona di riferimento, ma non superiore al massimo della sub-fascia (pag. 7). Per questo, quando il testo ammette più di una lettura, il calcolatore si ferma invece di stimare, e ti manda al contatto per il controllo.

    Quali contratti copre il calcolatore?

    Il contratto abitativo agevolato 3+2, che è quello con le tabelle caricate. L'Accordo prevede anche i contratti transitori (art. 5, comma 1) e quelli per studenti universitari (art. 5, comma 2), che usano gli stessi valori e le stesse regole dell'abitativo: per questi il calcolo lo facciamo noi, scrivici. Per le camere singole e le porzioni di abitazione l'Accordo non dice in quale proporzione si sommino le parti comuni e pone un tetto riferito all'intera unità, che il documento non insegna a calcolare: il calcolatore non lo stima e te lo dichiara.

    Dopo la firma, se vuoi: Gestione affitti a Milano. Trovare l’inquilino: 0 € per te. Gestione dopo la firma, se la vuoi: 8% del canone + IVA.

    Lo strumento applica i parametri dell'Accordo Locale per il Comune di Sesto San Giovanni del 1° aprile 2025 (ASSOEDILIZIA, U.P.P.I., A.S.P.P.I., A.P.P.C., A.P.P.C. Scarlatti e CONFAPPI per la proprietà; S.U.N.I.A. e CONIA per i conduttori), che sostituisce l'Accordo del 27 aprile 2017. Il Comune dichiara in vigore anche un «Accordo locale 2024», con valori diversi: la stima riguarda il solo Accordo 2025, e i due non si confrontano. Il deposito in Comune è documentato al 1° aprile 2025 (protocollo 0036548/2025); il deposito in Regione non risulta documentato. L'elenco delle vie del documento non basta da solo: 26 vie sono elencate in più zone e cinque denominazioni non hanno una zona determinabile, quindi lì la zona la indica chi calcola. La stima è orientativa: il canone del contratto lo attesta un'organizzazione firmataria dell'accordo applicato e può differire dopo le verifiche sull'immobile.

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