Nel contratto a canone concordato si può inserire un garante?

    In breve

    Sì: il modello ministeriale del concordato ha una voce apposta, «altre forme di garanzia» (fideiussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro), ed è lì che si indica il garante. Salvo patti diversi, il garante risponde in solido con l’inquilino: se l’inquilino non paga, il proprietario può chiedere quanto dovuto direttamente al garante. La garanzia non può alzare di fatto il canone né cambiare la durata, e nessuna condizione va nascosta in una scrittura separata, non mostrata all’associazione che rilascia l’attestazione: tutto quello che si firma conta e può essere contestato.

    Come si scrive

    • Il contratto deve seguire il modello ministeriale: il garante va nella voce «altre forme di garanzia».
    • Importo massimo, durata e che cosa copre la garanzia vanno scritti chiaramente.
    • Se le condizioni della garanzia sono complesse, vanno fatte vedere all’associazione.

    Cosa si rischia

    • Una clausola che alza il canone o riduce la durata è nulla, e mette a rischio le agevolazioni del concordato.
    • Le condizioni messe in una scrittura separata contano lo stesso e possono essere contestate.
    • La trasformazione in un 4+4 è il rischio tipico di un transitorio irregolare, non di una clausola sul garante.

    A Milano

    L’accordo territoriale ammette garanzie alternative al deposito cauzionale fino a tre mensilità. Se vuoi chiedere sia il deposito sia un garante, verificalo con l’associazione.

    Con la cedolare secca

    Se il proprietario sceglie la cedolare secca, sulla fideiussione non si pagano imposta di registro e bollo.

    Quando chiedere al commercialista

    Quando la garanzia è complessa o arriva da una società estera: in quel caso conviene sentire anche un legale.

    Fonti

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