Se devo lasciare la casa prima della scadenza, che preavviso serve?
In breve
Dipende dal contratto: prima di tutto leggi il tuo, perché non esiste un preavviso uguale per tutti. Nei 4+4 e nei 3+2 la legge ti permette sempre di andartene per gravi motivi, con 6 mesi di preavviso, e il contratto può darti anche la facoltà di andartene in qualsiasi momento. Nel transitorio il preavviso per gravi motivi è quello scritto nel contratto; nella foresteria vale quanto concordato. In ogni caso comunica il recesso nella forma prevista e conserva la prova.
Il preavviso, contratto per contratto
- 4+4 e 3+2 a canone concordato: per gravi motivi puoi andartene sempre, con 6 mesi di preavviso. Se il contratto prevede il recesso libero puoi andartene anche senza un motivo, di solito con una raccomandata e 6 mesi di preavviso; un preavviso più breve a tuo favore è di regola considerato valido.
- Transitorio: per gravi motivi, con il preavviso indicato nel contratto. Nei contratti fino a 30 giorni questa regola non si applica.
- Foresteria: vale quanto concordato. Se il contratto non prevede il recesso, ti vincola fino alla scadenza.
- Uffici e altri usi diversi dall’abitazione: il recesso libero vale solo se è scritto nel contratto, con almeno 6 mesi di preavviso. Per gravi motivi puoi andartene sempre, con 6 mesi.
Nei contratti che prepariamo noi
Di solito proponiamo un preavviso di 2-3 mesi per chi lascia la casa prima della scadenza.
Quando chiedere a un avvocato
Se il recesso viene contestato: in quel caso rivolgiti a un avvocato.
Fonti
- Artt. 3 c. 6 e 14 c. 4 L. 431/1998 (recesso per gravi motivi) (si apre in una nuova scheda)
- Artt. 4 e 27 L. 392/1978 (recesso dell’inquilino) (si apre in una nuova scheda)
- DM 16/01/2017, Allegato A art. 8 e Allegato B art. 10 (modelli del concordato e del transitorio) (si apre in una nuova scheda)
- Art. 1372 Codice civile (il contratto vincola le parti) (si apre in una nuova scheda)
- Art. 1596 Codice civile (la locazione finisce alla scadenza) (si apre in una nuova scheda)
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