Con un’azienda si può fare un contratto a canone concordato?
In breve
Nessuna legge lo vieta in modo espresso, ma è la strada più rischiosa: il decreto sui contratti concordati, quando parla di alloggi per i lavoratori, prevede che i contratti si facciano «con i diretti fruitori», cioè con chi abita la casa. La cedolare secca con un’azienda come inquilina: l’Agenzia delle Entrate non la ammette; la Cassazione sì, e si attende la decisione delle Sezioni Unite. Finché non c’è, applicarla con un’azienda espone a un contenzioso. La soluzione sicura è intestare il concordato al dipendente, con l’azienda come garante o che paga il canone per lui.
I casi da distinguere
- Il dipendente firma come inquilino e l’azienda fa da garante o paga il canone per lui: concordato e cedolare valgono alle condizioni di sempre. Per esempio, nei comuni ad alta tensione abitativa come Milano, la cedolare è al 10%.
- L’azienda firma come inquilina un contratto «concordato a uso foresteria»: le agevolazioni sono contestate e ci sono cause ancora aperte in Cassazione, in attesa delle Sezioni Unite. Per la Cassazione, infatti, la foresteria è un contratto atipico, diverso dalla locazione abitativa.
- Accordi integrativi con le imprese, previsti dal decreto per alloggiare lavoratori non residenti: anche lì i contratti sono 3+2 e si firmano con chi abita la casa.
Quando chiedere al commercialista
Quando l’azienda insiste per essere l’inquilina di un contratto a canone concordato: prima di firmare, parlane con il commercialista e con l’associazione di categoria che rilascia l’attestazione.
Fonti
- DM 16/01/2017, art. 1 cc. 5-6 (concordato e alloggi per i lavoratori), Gazzetta Ufficiale (si apre in una nuova scheda)
- Cassazione, ordinanza 30016/2025, §§ 6.3-6.4 (che cos’è la foresteria) (si apre in una nuova scheda)
- Cassazione, ordinanze 30907, 30909, 30910 e 30912 del 25/11/2025 (archivio Italgiure) (si apre in una nuova scheda)
- Agenzia delle Entrate, scheda «Cedolare secca – Che cos’è» (si apre in una nuova scheda)
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