Dopo il Superbonus quanto devo aspettare per vendere la casa?
In breve
Puoi vendere quando vuoi: il Superbonus non vieta la vendita. Se però vendi entro 10 anni dalla fine dei lavori, l’eventuale guadagno (la plusvalenza) si tassa, salvo che la casa ti sia arrivata in eredità o sia stata per la maggior parte del tempo l’abitazione principale tua o dei tuoi familiari. Al rogito puoi chiedere al notaio di applicare un’imposta sostitutiva del 26%. Le rate di detrazione che non hai ancora usato passano di regola al compratore, salvo un accordo diverso nell’atto.
Se vendi entro 10 anni dalla fine dei lavori
- Il guadagno è la differenza tra il prezzo di vendita e quanto hai speso per la casa: l’acquisto o la costruzione, più i costi che la riguardano. Si tassa per le vendite fatte dal 1° gennaio 2024.
- Se hai avuto il Superbonus al 110% e hai usato lo sconto in fattura o la cessione del credito, nel calcolo le spese dei lavori non si contano quando i lavori sono finiti da non più di 5 anni; se sono finiti da più di 5 anni, se ne conta la metà. Così il guadagno tassato risulta più alto.
Quando il guadagno non si tassa
- La casa ti è arrivata in eredità.
- Per la maggior parte dei 10 anni prima della vendita è stata l’abitazione principale tua o dei tuoi familiari. Se l’hai comprata o costruita da meno di 10 anni, conta la maggior parte del tempo da allora.
Altre regole, da non confondere
- Se vendi una casa comprata o costruita da meno di 5 anni, il guadagno si tassa anche senza Superbonus, salvo eredità o abitazione principale per la maggior parte di quel tempo.
- Se l’hai comprata con le agevolazioni prima casa e la vendi prima di 5 anni dall’acquisto, le perdi, salvo che entro un anno compri un’altra casa da adibire ad abitazione principale.
Quando chiedere al commercialista
Sempre, prima del rogito, per calcolare l’eventuale plusvalenza.
Fonti
- Artt. 67 c. 1 lett. b) e b-bis) e 68 c. 1 TUIR (plusvalenze dalla vendita di immobili) (si apre in una nuova scheda)
- L. 213/2023, art. 1 cc. 64-66 (plusvalenze dopo il Superbonus) (si apre in una nuova scheda)
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate 13/E del 13/06/2024 (plusvalenze e Superbonus) (si apre in una nuova scheda)
- L. 266/2005, art. 1 c. 496, su Normattiva nella parte «commi 401-500» (imposta sostitutiva del 26% al rogito) (si apre in una nuova scheda)
- Art. 16-bis c. 8 TUIR (rate di detrazione al compratore) (si apre in una nuova scheda)
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